Superbonus e assenza di reddito imponibile

Autore: Giuseppe Avanzato
Domanda – Un condominio è composto da sei unità. Tre di tali unità sono di proprietà del “Sig. Rossi”, mentre le altre tre del “Sig. Verdi”.
Rossi concede in locazione una delle unità immobiliari di sua proprietà al figlio. Allo stesso modo, il “Sig. Verdi” concede una delle sue unità immobiliari alla figlia. Si intendono effettuare degli interventi rientranti nel Superbonus. Entrambi i figli, ciascuno conduttori di una unità immobiliare, sono sprovvisti di reddito, e riceveranno le somme per l’effettuazione dei lavori da parte dei genitori. Come impostare il tutto?

Risposta - Per quanto riguarda la posizione dei figli, conduttori di una unità immobiliare ciascuno, indipendentemente dal fatto che la CILAS sia stata o meno presentata entro il 16 febbraio 2023, non spetta alcuna detrazione, nonché è preclusa la possibilità di opzione per la cessione o lo sconto in fattura. Quanto sopra alla luce del fatto che viene detto che gli stessi sono sprovvisti di reddito imponibile in Italia.

L’assoluta mancanza di qualsiasi tipo di reddito, infatti, preclude la possibilità di avvalersi dell’agevolazione. Sul punto si richiama la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 8 agosto 2020 in materia di “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti” nella quale, al paragrafo 1.2 “Persone Fisiche”, viene espressamente detto che: “Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.

Appurato che i figli non possono comunque godere della detrazione, è opportuno cercare di inquadrare la situazione da un diverso punto di vista, che vede i lavori essere eseguiti direttamente dai proprietari.

In capo a questi ultimi, infatti, la problematica dell’esistenza di reddito imponibile non sussiste, posto che gli stessi godono (quanto meno) del reddito derivante dal possesso dell’immobile stesso nonché dalla locazione. Quanto sopra vale anche laddove tale reddito da locazione fosse l’unico posseduto e fosse assoggettato a cedolare secca; infatti, la presenza di reddito - per quanto eventualmente assoggettato a tassazione sostitutiva - consente comunque di maturare il diritto alla detrazione. Chiaramente, se gli immobili sono concessi in locazione a cedolare secca, e i proprietari dell’immobile non dispongono di alcun reddito di tipo diverso, assoggettato a IRPEF, occorre anche considerare gli effetti delle modifiche introdotte dal cd. “decreto blocca cessioni”, D.L. 16 febbraio 2023, nr. 11, in ragione del quale le cessioni dei crediti da Superbonus sono state bloccate, con l’eccezione degli interventi per i quali – limitatamente a quanto qui di interesse - alla data del 16 febbraio 2023:
  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, sia stata presentata la CILAS;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulti essere stata adottata la delibera assembleare con la quale è stata approvata l’esecuzione dei lavori, e sia stata presentata la CILAS.
In assenza di queste condizioni, ed in assenza di redditi assoggettati ad IRPEF, la detrazione, seppure formalmente spettante, andrebbe comunque persa.

Detto questo, occorre ulteriormente richiamare la già menzionata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 8 agosto 2020, per quanto riguarda un ulteriore aspetto da considerare, che risulta essere determinante nella situazione qui in esame: per quanto riguarda gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Pertanto:
  • per quanto riguarda gli interventi trainanti il beneficio può essere goduto sull’intera spesa sostenuta (nei limiti normativamente imposti);
  • mentre per quanto riguarda gli interventi trainati, il beneficio potrà essere goduto solo con riferimento ai lavori effettuati su un massimo di due unità immobiliari ciascuno.
Per approfondire https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/casi-fiscali/superbonus-e-assenza-di-reddito-imponib...