ArticoliSuperbonus 110%: dal Fisco nuove conferme sulla CILAS
La comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus, conosciuta come CILAS, prevista all'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non fa parte dei regimi abilitativi previsti all'interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
La CILAS e il T.U. Edilizia
Questo è un concetto che ho ripetuto spesso sin da quando il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha allargato la platea di soggetti beneficiari del superbonus 110% sostituendo all'art. 119 del Decreto Rilancio il comma 13-ter.
Con una formulazione molto discutibile, il Decreto Semplificazioni-bis ha voluto svincolare il superbonus dall'eventuale presenza di abusi edilizi (che non fanno più decadere la detrazione fiscale) e semplificare le procedure prevedendo che per gli interventi senza demolizione e ricostruzione dell'edificio (parziale o totale? se ne discute ancora...), anche qualora riguardassero parti strutturali degli edifici o prospetti, fosse "necessario" presentare una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILAS).
Tale CILAS non richiedeva l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile ma solo il titolo che ne ha legittimato la costruzione. La presentazione di questa particolare comunicazione non ha previsto deroghe alle procedure ordinarie di cui al T.U. Edilizia ma è divenuta necessaria a seguito delle 4 cause di decadenza del superbonus:
- mancata presentazione della CILAS;
- interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
- assenza dell'attestazione dei dati relativi all'edificazione dell'immobile;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi.
Fatta questa dovuta premessa, sono sempre stato un sostenitore del "doppio titolo" ovvero che la CILAS si dovesse presentare in tutti i casi anche qualora fosse accoppiata ad un titolo superiore come la SCIA per interventi maggiori.
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